cooperativa di lavoro fondata nel giugno 1998, un'opportunità di sviluppo per l'Umbria

© 1998 La Terra Invisibile cooperativa di lavoro

ultima modifica venerdì 03 novembre 2000

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE -SEDE - DURATA

ART.1

E' costituita con sede in Foligno, Palazzo Candiotti, Via Largo Frezzi, la società cooperativa a responsabilità limitata denominata:

"LA TERRA INVISIBILE soc. coop. a r.l."

L'assemblea ha facoltà dì istituire altrove succursali, agenzie e rappresentanze e di sopprimerle, sia nella regione Umbria che nella regione Marche.

ART.2

La cooperativa ha la durata di anni novantanove a decorrere dalla sua legale costituzione e potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea straordinari.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

ART.3

I soci cooperatori condividono gli scopi dell'Associazione la "Città Invisibile".

Si propongono in questo quadro di riferimento di:

a) perseguire l'interesse generale della collettività alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini;

b) ottenere, tramite la gestione in forma associata dell'azienda alla quale prestano la propria attività di lavoro,

continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

Conseguentemente la tutela dei soci lavoratori viene esercitata dalla cooperativa e dalle Associazioni di rappresentanza, nell'ambito delle leggi in materia, dello statuto sociale e dei regolamenti interni.

La cooperativa è retta e disciplinata dai principi della mutualità senza fini di speculazione privata che sono anche la base del Movimento Cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce.

Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio un equilibrato rapporto con Stato e le Istituzioni pubbliche. La cooperativa si propone altresì di partecipare al rafforzamento del Movimento Cooperativo Unitario Italiano.

Perciò stesso la cooperativa aderisce alla Lega Nazionale Cooperative e Mutue, ai suoi organismi periferici provinciali e regionali nella cui giurisdizione ha la propria sede sociale.

Per il raggiungimento dei fini sociali la cooperativa può che aderire ad altri organismi economici o sindacali che propongono iniziative mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro e, di servizi, per rendere più efficace la propria azione. Le adesioni ad organismi ed enti saranno deliberate dal Consiglio di Amministrazione.

La cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e della collettività, deve cooperare attivamente, in tutti i modi possibili, con le altre cooperative, in sede locale, nazionale e internazionale.

Potrà inoltre far parte di organismi, sia pubblici che privati, associazioni, consorzi costituiti come società cooperative, assumere partecipazioni anche nelle cooperative di tipo A) e di tipo B) previste dalla legge 381/1991 e contribuire allo sviluppo di cooperative sociali.

La cooperativa senza finalità di lucro, si propone di fornire ai componenti la cooperativa una professionalità specifica nelle attività e nei rapporti operativi a seguito indicati, ed agevolarne l'inserimento nel mondo del lavoro.

La tutela dei soci cooperatori viene esercitata dalla cooperativa e dalle Associazioni di rappresentanza nell'ambito delle leggi in materia, dello statuto e dei regolamenti interni.

La cooperativa potrà anche per, il principio della mutualità, destinare nell'ambito delle proprie possibilità fondi ad integrare la previdenza e l'assistenza, compresa quella infortunistica, a favore del soci.

ART. 4

La cooperativa, senza fini speculativi e tramite la gestione associativa dell'azienda da parte dei soci, intende realizza

re i propri scopi sociali attraverso:

- la promozione e gestione in proprio e per conto terzi, informazioni e servizi su supporto informatico e telematico rivolti alle popolazioni delle zone terremotate, con parti lare riguardo ai campi conteiner;

- promuovere e gestire corsi di formazione volti alla qualificazione umana, culturale e professionale dei soci e dei soci, anche con il contributo di Enti pubblici e privati:

- effettuare interventi di promozione a supporto delle attività sociali e culturali, servizi telematici in genere;

- provvedere anche in affidamento di Enti Locali,- Enti Morali, di istituzioni e Associazioni di categoria, alla promozione, allo sviluppo ed alla gestione dei servizi di cui sopra.

La cooperativa potrà gestire ed organizzare appositi corsi di formazione professionale sia in proprio che per conti di Pubblici e Privati.

La cooperativa potrà inoltre intraprendere qualsiasi a attività connessa od affine agli scopi anzidetti.

La cooperativa potrà inoltre acquistare e/o prendere in locazione od uso immobili, macchinari, terreni e materiale in genere.

Potrà contrarre e stipulare convenzioni e contratti con E Associazioni, soggetti pubblici e privati e con ogni organismo singolo o associato.

La cooperativa potrà compiere tutte le operazioni finanziarie, commerciali, mobiliari ed immobiliari ritenute necessarie ed utili al conseguimento degli scopi sociali e comunque attinenti al. medesimi.

Potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico, la ristrutturazione e per il potenziamento della propria organizzazione aziendale, nonché; adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale.

La cooperativa inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e risparmio tra i soci, potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta dì prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del raggiungimento dell'oggetto sociale.

E' pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio tra il pubblico, sotto qualsiasi forma.

TITOLO III

SOCI

ART.5

Il numero dei soci cooperatori è illimitato: non Può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

I soci possono appartenere alle seguenti categorie nei limiti consentiti dalla normativa vigente:

A) Soci ordinari che esercitano un'attività retribuita,

B) Soci utenti del servizio non retribuiti.

Possono essere soci cooperatori i lavoratori di ambo i sessi che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età (salvo i casi di anticipata acquisizione della capacità giuridica per atto dell'autorità giudiziaria o per legge) che esercitino arti e mestieri attinenti alla natura dell'attività cooperativa e che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale, possono partecipare direttamente ai lavori dell'impresa cooperativa ed attivamente cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo. In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in proprio, o vi abbiano interessenza diretta, in imprese identiche o affini a quella esercitata dalla cooperativa, salvo specifica autorizzazione del Consiglio di Amministrazione. Possono essere soci le persone giuridiche pubbliche e nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

Possono essere ammessi anche soci sovventori sia persone fisiche che giuridiche nei limiti previsti dalla legge (33%). Possono essere ammessi come soci le persone svantaggiate, la cui condizione risulti da documentazione proveniente dalla Pubblica Amministrazione.

ART. 6

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta, con i seguenti dati ed elementi:

A. cognome e nome, luogo di nascita, domicilio, cittadinanza,

B. precisazione della effettiva attività di lavoro o il motivo della richiesta e la categoria di soci cui chiede di essere iscritto;

C. ammontare della quota che si propone di sottoscrivere che non dovrà comunque mai essere inferiore a L.50.000, né superiore al limite massimo fissato dalla legge;

D. versamento della tassa di ammissione;

E. dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

La domanda di ammissione da parte di ente, organismo o persona giuridica, quale socio o socio sovventore, dovrà contenere,.

I - denominazione o ragione sociale, sede, attività;

2 - delibera di autorizzazione con indicazione della persona fisica designata a rappresentare l'Ente, Organismo o persona giuridica;

3 - caratteristiche ed entità degli associati;

4 - quote che si propone di sottoscrivere;

5 - versamento della tassa di ammissione.

Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'art. 5 e, per tutti i soci, l'inesistenza delle cause di incompatibilità in detto articolo indicato, delibera sulla domanda.

La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata nel libro dei soci dopo che da parte del nuovo ammesso siano stati effettuati i versamenti di cui all'art.7).

Trascorso un mese dalla data di comunicazione di ammissione senza che siano stati effettuati detti versamenti, la delibera diventerà inefficace.

La domanda potrà essere rinnovata, purché accompagnata dal contemporaneo versamento delle tassa di ammissione non restituibile - e di quanto previsto nel comma A l'art. 21).

In tal caso l'ammissione può essere nuovamente deliberata con effetto della annotazione nel libro soci.

Ogni socio sarà iscritto in una apposita sezione del libro soci, in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie soci indicate dall'art.5.

ART.7

I soci dovranno versare la tassa di ammissione, se e nelle misure stabilite dal Consiglio di Amministrazione, in nessun caso restituibile, sottoscrivere la quota o le quote di cui al comma C) del precedente art. 6.

Essi sono obbligati oltre che al predetto versamento della

tassa di ammissione:

A. al versamento delle quote sottoscritte con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 21;

B. all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottato dagli organi sociali;

C. a partecipare all'attività dell'impresa sociale secondo le sue necessità e conferendo anche il proprio lavoro e opera professionale, se persone fisiche.

ART.8

E' fatto divieto ai soci persone fisiche di iscriversi contemporaneamente ad altre cooperative che perseguono identici scopi sociali e che esplichino attività concorrente, nonché, senza espresso assenso del Consiglio di Amministrazione, di prestare lavoro subordinato a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale od analogo a quello della cooperativa.

TITOLO IV

RECESSO - DECADENZA - ESCLUSIONE

ART. 9

la qualità di socio si perde per recesso, decadenza, esclusione e per causa di morte, o scioglimento dell'Ente, Organismo o persona giuridica.

ART.10

Oltre che nei casi previsti dalla legge può recedere il socio:

A. che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

B. che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare se ricorrano i motivi che a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso.

ART.11

La decadenza è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti dei soci interdetti o inabilitati o falliti, nei confronti di quelli che vengano a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previsti dal precedente art. 4 di quelli in possesso dei requisiti di legge per aver diritto - se persone fisiche - alla pensione di vecchiaia, oppure nel caso di sopravvenuta inabilità a partecipare ai lavori dell'impresa sociale.

Quando ricorrano particolari esigenze interne della cooperativa, l'assemblea ha facoltà di escludere dalla decadenza soci persone fisiche che abbiano raggiunto il, limite di età pensionabile o che si trovino in condizioni di sopravvenuta inabilità, fissando il limite massimo della eccezion prosecuzione del rapporto sociale.

Lo scioglimento del rapporto sociale per decadenza, limitatamente al socio, ha effetto dall'annotazione nel libro dei soci.

ART.12

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti del socio:

A. che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali con inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea del rapporto, o che ricadano nell'ipotesi di cui al successivo punto F);

B. che senza giustificato motivo, non partecipa più di tre volte di seguito alle assemblee regolarmente convocate;

C. che senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle quote sociali sottoscritte e dei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa,

D. che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 8,

E. che svolga o tenti di svolgere attività di concorrenza o contraria agli interessi sociali;

F. che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole inadempimento come delimitato dall'art. 1465 C.C.;'

G. che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati infamanti;

H. che in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali. alla cooperativa, o fomenti in seno ad essa dissidi e disordini pregiudizievoli.

L'esclusione diventa operante, limitatamente al socio, dall'annotazione nel libro dei soci.

ART. 13

Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata, con ricevuta di ritorno, o, in difetto mediante raccomandata a mano con rispettiva ricevuta. Le controversie che insorgessero tra i soci e la cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dal Consiglio di amministrazione, su tali materie, saranno demandate alla decisione del Collegio arbitrale, regolato dall'art. 38 del presente statuto.

I soci che intenderanno reclamare contro i menzionati provvedimenti del Consiglio, dovranno proporre una istanza al Collegio arbitrale, rimettendo al suo presidente a mezzo raccomandata e, a pena di decadenza, entro 30 gg. dalla ricevuta comunicazione dei provvedimenti stessi.

ART.14

I soci receduti, decaduti od esclusi, hanno soltanto il diritto al rimborso delle quote di capitale sociale da essi effettivamente versate, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo, e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato.

Il diritto al rimborso, salvo il diritto di ritenzione spettante alla cooperativa fino alla concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, si matura allo scadere dei sei mesi successivi all'approvazione del predetto bilancio. In ogni caso il Consiglio di Amministrazione potrà, quando a suo insindacabile giudizio vi sia motivo di garantire la società e i soci, rinviare il rimborso fino a due anni, dall'approvazione del suddetto bilancio.

Ad ogni modo il rimborso verrà liquidato su richiesta scritta dell'interessato.

ART.15

In caso di morte del socio, il diritto degli eredi al rimborso delle quote da lui effettivamente versate si matura nella misura e con le modalità previste nel precedente articolo 14 allo scadere dei sei mesi successivi all'approvazione del bilancio dell'esercizio nel corso del quale si sia verificata la morte.

ART.16

I soci receduti, decaduti od esclusi e gli eredi del socio defunto dovranno richiedere il rimborso entro e non oltre l'anno della scadenza dei sei mesi indicati rispettivamente nei precedenti artt.14 e 15.

Gli eredi del socio defunto dovranno presentare, unicamente alla richiesta di liquidazione della quota, idonea documentazione od atto notorio, comprovanti che sono gli aventi diritto alla riscossione e la nomina di un unico delegato alla riscossione medesima.

Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto e quelle comunque non rimborsate, saranno devolute al fondo di riserva straordinario.

ART.17

in caso di recesso, decadenza od esclusione, i diritti dei soci - e degli eredi per quelli defunti - relativamente ad eventuali fondi di previdenza saranno definiti da apposito regolamento approvato dall'assemblea.

TITOLO V

TRATTAMENTO ECONOMICO DEI SOCI

ART.18

Ai. soci lavoratori o prestatori d'opera, quali unici ed effettivi, produttori dei redditi della cooperativa, spettano i residui annuali dell'esercizio a norma del successivo art. 23, nel limiti dei salari correnti aumentati del 20%, in quanto applicabile e deliberati dall'Assemblea.

ART.19

Il trattamento economico corrisposto ai soci cooperatori durante l'esercizio sociale deve avere come indice di riferimento quanto previsto dai contratti di lavoro vigenti per le categorie di lavoratori similari, compatibilmente con la natura associativa del rapporto socio-cooperativa e, pertanto, con le esigenze sociali.

ARTICOLO 19 bis

Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate sulla base di parametri stabiliti dalla cooperativa per la totalità dei soci.

L'importo della retribuzione da assumere a base del calcolo dei premi e delle prestazioni relative al fine dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali sarà quello indicato con decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.

PATRIMONIO SOCIALE

ART.20

Il patrimonio sociale è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile e formato da:

a1). un numero illimitato di quote o azioni, ciascuna di valore nominale, non inferiore e non superiore ai limiti consentiti dalle leggi vigenti, detenute dai soci cooperatori;

a2). dalle azioni nominative trasferibili, di valore nominale non inferiore né superiore ai limiti consentiti dalle leggi vigenti, detenute dai soci sovventori;

b) dalla riserva legale;

c) da eventuali riserve straordinarie;

d) da ogni altro fondo o accantonamento costituito a copertura di particolari rischi o oneri futuri, o investimenti;

e) da qualunque liberalità che pervenisse alla cooperativa

per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nei limiti delle quote sottoscritte.

Le riserve di cui alle lettere B) e C) del presente sono indivisibili, e non possono essere distribuite tra i soci per qualsiasi motivo, sia durante la vita dell'ente che all'atto del suo scioglimento, in conformità all'art 12 della legge 16 dicembre 1977 n.904.

ART.21

Le quote o azioni dei soci cooperatori e le azioni nominative

sottoscritte dai soci sovventori potranno essere versate a rate e precisamente:

A. almeno il 30% all'atto della sottoscrizione;

B. il restante nei termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

ART.22

Le, quote non possono essere sottoposte a pegni o a vincoli, né essere cedute senza l'autorizzazione del Consiglio Amministrazione e si considerano vincolate a favore della cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci cooperatori contraggono con la medesima.

Le azioni nominative detenute dai soci sovventori sono liberamente trasferibili quando alle stesse non sia assegnato alcun diritto di voto.

Sono trasferibili con l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione qualora abbiano diritto ad uno o più voti.

ART.23

L'esercizio sociale va dal 10 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio, con il conto dei profitti e delle perdite, previo esatto inventario, da compilarsi tutti con criteri di oculata prudenza e applicando le norme legali e tributarie; nonché redigendo la relazione al bilancio, nella quale dovranno essere specificatamente indicati i criteri seguiti nella gestione., sociale per il conseguimento degli scopi statutari, in conformità con il carattere cooperativo della società.

L'assemblea che approva il bilancio, delibera sulla distribuzione dei residui annuali al netto di tutte le spese e costi pagati o da pagare, compresi gli ammortamenti e le somme eventualmente dovute ai soci cooperatori per adeguare il trattamento economico, ricevuto durante l'esercizio sociale alle paghe contrattuali vigenti per i lavoratori similari.

Nel caso di residui passivi l'assemblea delibera sulla copertura delle perdite.

ART.24

L'assemblea, che approva il bilancio, delibera sulla distribuzione degli utili annuali, destinandoli:

a) a riserva legale nella misura non inferiore al 20%;

b) al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo del-

la cooperativa, nella misura del 3%; e) ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, nella misura che verrà stabilita dall'Assemblea in conformità a quanto stabilito dall'art.7 della legge 31/1/ 1992 n.59;

d) alla distribuzione ai soci di un dividendo nella misura che verrà stabilita dall'assemblea e che non potrà superare, in ogni caso, la misura massima degli interessi spettanti ai detentori dei buoni fruttiferi postali, aumentata di 2,5 punti, ragguagliata al capitale effettivamente versato;

e) ad eventuale riserva straordinaria;

f) a fini mutualistici (Art.2536 - 20 comma C.C.).

L'assemblea può anche deliberare, fatto salvo quanto indicato nella lettera b), che la totalità degli utili venga destinata alle riserve di cui alle lettere a) ed e), indivisibili a norma dell'art.20.

TITOLO VI

ORGANI SOCIALI

ART 25

Sono organi della società:

A - l'assemblea dei soci;

B - il Consiglio di Amministrazione;

C - il Presidente;

D - Il Collegio dei Sindaci.

ART.26

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove) e la data della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima, da affiggersi nel locale della sede sociale almeno 10 giorni prima dell'adunanza o mediante lettera raccomandata cori ricevuta di ritorno o anche mediante comunicazione elettronica.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto, tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi.

Il Consiglio di Amministrazione potrà a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel primo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee.

ART.27

L'ASSEMBLEA ORDINARIA

1. Approva i programmi pluriennali ed il programma annuale dell'attività sociale, con il relativo bilancio di previsione;

2. approva il bilancio consuntivo e, se dovesse ritenerlo utile, anche il bilancio preventivo;

3. procede alla nomina delle cariche sociali;

4. determina la misura delle medaglie di presenza da corrispondere agli amministratori per la loro attività collegiale e la retribuzione annuale dei sindaci o le medaglie di presenza per il triennio;

5. approva i regolamenti previsti dal presente statuto;

6. delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;

7. delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dagli amministratori.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno, entro i quattro mesi, ed eccezionalmente entro i sei mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale ed eventualmente entro il mese di dicembre per l'approvazione del bilancio.

L'assemblea si riunisce inoltre tutte le volte che il consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio Sindacale o da almeno un quinto dei soci.

In questi ultimi casi la convocazione deve aver luogo entro 20 giorni dalla data della richiesta.

L'assemblea a norma dì legge è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modifiche dell'atto costitutivo, sulla proroga della durata o sullo scioglimento anticipato della cooperativa, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori.

ART.28

In prima convocazione, l'assemblea - sia ordinaria che straordinaria - è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione, l'assemblea - sia ordinaria che straordinaria - è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti su tutti gli argomenti all'ordine del giorno, salvo che sullo scioglimento e la liquidazione della società per cui occorrerà la presenza diretta o per delega della metà più uno dei soci aventi diritto al voto ed il voto favorevole dei 3/5 dei presenti o rappresentati aventi diritto al voto.

ART.29

Per le votazioni si procederà normalmente con il sistema dell'alzata di mano o per divisione, ovvero secondo le modalità determinate dall'assemblea stessa e comunque mai contrarie a norme inderogabili di legge.

ART.30

Hanno diritto al voto nelle assemblee i soci che risultino iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi.

Ogni socio ha un solo voto qualunque sia l'importo della quota o delle azioni nominative possedute.

Il socio può farsi rappresentare nell'assemblea da altro socio, non amministratore, ne sindaco, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta; ogni socio delegato non può rappresentare più di un socio.

Il socio sovventore persona giuridica deve essere rappresentato da chi ne è regolarmente delegato.

Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'assemblea e conservate fra gli atti sociali.

A ciascuno dei soci sovventori, persona giuridica, spettano da uno a cinque voti, in relazione ai conferimenti. I voti saranno stabiliti da apposito regolamento.

I voti attribuiti ai soci sovventori non debbono in nessun caso superare un terzo dei voti spettanti all'assemblea. La Lega Nazionale delle Cooperative e la sua Associazione nazionale di Categoria e le Organizzazioni Cooperative provinciali o Regionali cui la cooperativa aderisce, potranno partecipare, con i propri rappresentanti ai lavori dell'assemblea, senza diritto al voto.

ART.31

L'assemblea - tanto in sede ordinaria che straordinaria - è presieduta da un socio eletto dall'assemblea stessa. L'assemblea nomina un segretario e, quando occorrano, due scrutatori.

Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'assemblea e dal Segretario.

Il verbale delle assemblee in sede straordinaria deve essere redatto da un Notaio.

ART.32

Ove si verifichino le condizioni previste dall'art.2533 c.c. ed in relazione al numero complessivo dei soci raggiunti dalla cooperativa, alla distanza dei luoghi di lavoro dalla sede sociale all'importanza degli argomenti da trattare, onde consentire la massima partecipazione dei soci alle assemblee, il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà, in occasione di ciascuna convocazione, di far precedere l'assemblea generale da assemblee separate convocate nelle località sedi, anche temporanee, di lavori sociali nei quali siano occupati non meno di 50 soci.

Per simile specie di convocazione dovranno essere osservate le seguenti formalità:

A. le assemblee separate dovranno essere convocate con il medesimo avviso dell'assemblea generale;

B. le date di convocazione per le singole assemblee separate potranno essere diverse per ognuna di esse, ma comunque la data dell'ultima deve precedere di almeno otto giorni quella fissata per la prima convocazione dell'assemblea generale;

C. anche per assemblee separate dovrà essere indicata la data

della prima e della seconda convocazione che dovrà essere almeno 24 ore successiva a quella della prima;

D. nell'avviso dovrà essere indicata la località di convocazione di ciascuna assemblea separata, di ciascuna sede anche temporanea di lavori sociali nei quali siano occupati non meno di 50 soci e, eventualmente, le località di convocazione delle assemblee separate raggruppanti più sedi di lavori sociali prossimi tra loro, ciascuna delle quali abbia un numero di soci occupati inferiore ai 50;

E. nell'avviso dovrà essere chiaramente indicato che le assemblee separate sono convocate per discutere e deliberare sul medesimo ordine del giorno dell'assemblea generale per le elezioni dei propri delegati a questa assemblea.

Alle assemblee separate si applicano, in quanto compatibili le medesime norme disposte per lo svolgimento dell'assemblea generale non preceduta da assemblee separate. Ogni assemblea separata eleggerà, scegliendoli tra i soci, nella proporzione di uno ogni dieci, o frazione di dieci soci in essa presenti o rappresentati, i propri delegati all'assemblea generale.

I processi verbali delle assemblee separate, salvo che le votazioni avvengano per acclamazione o all'unanimità dovranno contenere il computo dei voti di maggioranza, di minoranza e di astensione per ogni deliberazione presa. Quando si adopera tale forma di convocazione, l'assemblea generale sarà costituita dai delegati presenti delle assemblee separate ciascuno dei quali rappresenterà il numero dei soci attribuitigli e risultante dal processo verbale della rispettiva assemblea separata.

Il numero dei soci complessivamente rappresentato dai delegati presenti delle assemblee separate condiziona la validità dell'assemblea generale in prima convocazione e in seconda convocazione.

Per ogni deliberazione dell'assemblea generale il computo dei voti di ciascuna deliberazione va effettuato sulla base di quelli riportati nelle singole assemblee separate e risultanti da processi verbali delle assemblee separate e i suoi delegati siano presenti nell'assemblea generale.

ART.33

Il Consiglio di Amministrazione si compone da n. 3 (tre) a n.15 (quindici) consiglieri secondo quanto, di volta in volta, deciso, dall'assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione resta in carica tre anni, ed i suoi componenti sono rieleggibili.

I Consiglieri sono dispensati dal prestare cauzione.

Spetta all'assemblea determinare le medaglie di presenza dovute per la loro attività collegiale.

Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio Sindacale, determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri che siano chiamati a svolgere specifici incarichi, a carattere continuativo, in favore della società.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice Presidente. Può delegare, determinandole nella deliberazione, parte delle proprie attribuzioni ad uno degli amministratori oppure ad un Comitato Esecutivo.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare oppure, quando vi sia fatta domanda da almeno due consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo di lettera, da spedirsi non meno di tre giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo di messo o telegramma o comunicazione elettronica, in modo che i consiglieri o i sindaci effettivi ne siano almeno informati un giorno prima della riunione.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. Le votazioni sono normalmente palesi; sono invece segrete quando ciò sia richiesto anche da un solo consigliere oppure quando si tratti di affari nei quali :siano interessati sindaci ed amministratori o il direttore, oppure loro parenti od affini fino al terzo grado.

A parità di voti, nelle votazioni palesi, prevale il voto di chi presiede; nelle segrete la parità comporta la reiezione della proposta.

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società.

Spetta pertanto, a titolo esemplificativo al Consiglio di Amministrazione:

A. curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea,

B. redigere i bilanci consuntivi e preventivi;

C. compilare i regolamenti interni previsti dallo statuto e da sottoporre all'assemblea dei soci;

D. stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività: tra gli altri vendere, acquistare, permutare beni e diritti mobiliari ed immobiliari, con le più ampie facoltà al riguardo ivi compresa quella di rinunciare alle ipoteche legali, compiere ogni e qualsiasi operazione, compreso leasing presso Istituti di Credito di diritto pubblico e privato, aprire, utilizzare, estinguere conti correnti, anche allo scoperto e compiere qualsiasi operazione di banca, compresa l'apertura di sovvenzioni e mutui, concedendo tutte le garanzie anche ipotecarie, cedere, accettare, emettere, girare, avallare, scontare, quietanzare crediti ed effetti cambiari e cartolari in genere;

E. concorrere a gare di appalto, licitazioni e trattative private per opere o servizi inerenti l'attività sociale e stipulare i relativi contratti,

F. deliberare e concedere avalli cambiari e fideiussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsiasi forma per facilitare l'ottenimento del credito agli Enti cui 1a cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative;

G. conferire procure, sia generali che speciali, ferma la facoltà attribuita al Presidente del Consiglio di Amministrazione, e nominare il Direttore determinandone le funzioni e le retribuzioni,

H. assumere e licenziare il personale della società fissandone le mansioni e le retribuzioni;

I. deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e la esclusione dei soci;

L. designare gli amministratori che dovranno partecipare alle assemblee separate;

M. compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto di quelli che, per disposizione della legge o del, presente statuto, siano riservati all'assemblea generale;

N. deliberare la istituzione di una sezione di attività per la raccolta di prestiti prevista dal punto 6 dell'art.4 del presente statuto;

O. deliberare l'adesione o l'uscita di altri organismi, Enti o società.

P. deliberare l'apertura di succursali, agenzie, rappresentanze.

ART.34

In caso di mancanza di uno o più amministratori, il Consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 c.c.

ART.35

IL PRESIDENTE

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale.

Il Presidente perciò è autorizzato a riscuotere da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria o Amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

Previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, può delegare i propri poteri, in tutto o in parte, al Vice Presidente, o a un membro del Consiglio; nonché, con speciale procura, ad impiegati della società. in caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vice Presidente.

ART.36

Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi eletti dall'assemblea preferibilmente fra ì non soci.

Devono inoltre essere nominati dall'assemblea due sindaci supplenti.

Il Presidente del Collegio è nominato dall'assemblea.

I sindaci durano in carica fino a tre anni e sono rieleggibili

ART. 37

Il Collegio Sindacale controlla, l'amministrazione della società, vigila sulla osservanza delle leggi e del presente statuto, accerta la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri contabili e delle scritture, a norma di legge partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione ed assolve tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge.

Il Collegio Sindacale, inoltre, deve riferire specificatamente all'assemblea dei soci sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari in conformità con il carattere cooperativo della società. I sindaci, che possono in ogni momento provvedere anche individualmente ad atti di ispezione e controllo, devono effettuare gli accertamenti periodici e quanto altro stabilito per legge.

Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verbale da inserirsi nell'apposito libro.

ART.38

Qualsiasi controversia fra soci, ovvero fra questi e la società, ovvero fra la società ed I suoi organi suscettibile composizione In via arbitrale verrà deferita alla cognizione inappellabile di un arbitro unico nominato d'intesa fra tutte le parti entro trenta giorni dall'atto introduttivo del giudizio o, in difetto, designato dal Presidente della Camera Arbitrale dell'Umbria su richiesta della parte più diligente. Al giudizio arbitrale si applicheranno le norme di procedura della Camera Arbitrale dell'Umbria.

TITOLO VII

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

ART.39

L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società, dovrà procedere alla nomina di tre liquidatori, scegliendoli preferibilmente fra i soci.

ART.40

In caso di cessazione della società il patrimonio residuo, dedotto soltanto il rimborso del capitale sociale effettivamente versato e rivalutato dai soci e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto a fondo mutualistico di promozione e sviluppo della cooperazione di cui all'art. il della legge 30/1/1992 n.59.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI GENERALI

ART.41

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti, sottoponendoli successivamente all'approvazione dei soci riuniti in assemblea.

ART.42

Le clausole mutualistiche, di cui agli artt. 20, 24 e 40 sono inderogabili e devono essere in fatto osservate, sia durante la vita che all'atto dello scioglimento della cooperativa

ART.43

Per, quanto non è previsto nel presente statuto valgono le norme del vigente, C.C. e delle leggi speciali sulla cooperazione.

Presentazione | Statuto | Consiglio di Amministrazione | I nostri lavori | Bacheca degli annunci | Pagine dei campi container | Email dei campi container | L'archivio del progetto